COSTI AGEVOLABILI PER I SINGOLI DATORI DI LAVORO
Parte del costo orario dei lavoratori che sono coinvolti in percorsi formativi:
La retribuzione oraria è finanziata al 100% nel caso di disoccupati da almeno 12 mesi e assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto (27/11/2024) e prima dell’avvio della formazione.
Se gli accordi di rimodulazione prevedono la partecipazione anche di disoccupati preselezionati dall’azienda, il datore di lavoro riceverà un contributo di 800 euro, qualora almeno il 70% siano assunti a tempo indeterminato o apprendistato entro la presentazione del saldo.
Le attività formative dovranno essere erogate da un ente di formazione accreditato dalle regioni, ai fini del rilascio di un’attestazione di trasparenza o validazione degli obiettivi di apprendimento.
Ogni datore di lavoro può presentare una sola istanza.
Si può richiedere un’anticipazione del 40% del contributo approvato, previa la stipula di una polizza fidejussoria.
ACCORDI COLLETTIVI DI RIMODULAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
Le rappresentanze sindacali aziendali e, in assenza delle stesse, le rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, devono sottoscrivere uno specifico accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro ai fini della partecipazione dei lavoratori alla formazione.
Il datore di lavoro deve partecipare a FNC con il fondo interprofessionale di appartenenza.
Il fondo interprofessionale finanzia l’attività di formazione (costi di progettazione, docenza, coordinamento/direzione, tutoraggio e monitoraggio, amministrazione …)
Il datore di lavoro può partecipare a FNC senza il fondo interprofessionale qualora:
Datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.
Gli ambiti di intervento dei progetti formativi sono i seguenti:
Il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze a ciascun lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore ad un massimo di 150 ore.
Le attività formative devono concludersi con la richiesta di saldo entro 365 giorni dalla data di approvazione dell’istanza.
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